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Dispositivi di comando su macchine: panoramica e riferimenti giuridici

Gli interessati trovano qui una panoramica sul tema dei dispositivi di comando. Si tratta in primo luogo dei riferimenti giuridici relativi all’acquisto di macchinari. Questa pagina contiene informazioni sui diversi dispositivi di comando e di protezione.

Indice

      L'essenziale in breve

      I dispositivi di comando montati sulle macchine devono rispettare una serie di norme. Qui sono spiegate le responsabilità del fabbricante e quelle del gestore:

      • La responsabilità per la sicurezza delle macchine spetta sostanzialmente al fabbricante.
      • In veste di gestore, al momento dell’acquisto di una macchina, è necessario richiedere la dichiarazione di conformità (Dichiarazione CE di conformità, Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), Allegato II 1.A). In essa il fabbricante / responsabile dell’immissione sul mercato dichiara e certifica che la macchina è conforme alle disposizioni vigenti della Direttiva Macchine.
      • Il gestore di una macchina deve essere in grado di individuare e valutare carenze evidenti. Le nostre informazioni semplificano questo compito a livello dei comandi della macchina.

      Questa pagina sostituisce la scheda tematica 33066/1 del giugno 2014.

      Identificazione e valutazione dei difetti

      Le seguenti spiegazioni aiutano a individuare carenze evidenti su una macchina.

      Valutazione dei rischi

      La responsabilità per la sicurezza delle macchine spetta sostanzialmente al fabbricante o al responsabile dell’immissione sul mercato. Uno dei loro compiti consiste nel rispettare le norme di legge applicabili (direttive europee) e nel valutare i rischi. In base a questo approccio essi scelgono le soluzioni che sono conformi allo stato della tecnica e alle normative europee (v. EN ISO 12100).

      Dichiarazione di conformità

      Al momento dell’acquisto di una macchina, il gestore deve garantire l’esistenza della dichiarazione di conformità (Dichiarazione CE di conformità, Direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine), Allegato II 1.A).

      Se assumete il ruolo di fabbricanti o responsabili dell’immissione sul mercato, i seguenti punti diventano di vostra competenza:

      • Dichiarare e certificare che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva Macchine.
      • Se necessario, indicare nella dichiarazione di conformità anche la conformità ad altre direttive (ad esempio la direttiva 2014/30/UE (direttiva EMC)) a cui la macchina è conforme.
       

      Requisiti per macchine e comandi macchina

      I requisiti di sicurezza per le macchine immesse sul mercato dal 1.1.1997 provengono dalla Direttiva Macchine (nella versione allora vigente) e dalle norme europee che sono state sviluppate con riferimento alla Direttiva Macchine ed elencate nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Detti requisiti corrispondono allo stato della tecnica attualmente noto.

      I requisiti di sicurezza per le macchine immesse sul mercato prima del 1.1.1997 sono contenuti nell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI, RS 832.30) e nella direttiva CFSL 6512 «Attrezzature di lavoro».

      Concetto di sicurezza

      Il fabbricante ha il compito di elaborare il concetto di sicurezza. Ciò dovrebbe avvenire nell’ambito della valutazione e della riduzione del rischio, a seconda dei rischi individuati.

      Dal suddetto piano si evince tra l’altro quali e quanti dispositivi di comando siano necessari e il grado di sicurezza che detti dispositivi devono garantire.

      L’interruttore principale e l’interruttore di revisione agiscono direttamente sull’energia pericolosa, mentre gli altri dispositivi di comando (arresto di emergenza, interruttore di posizione, dispositivo di approvazione e dispositivi di comando) agiscono solo indirettamente tramite i comandi.

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      Fig. 1: Tipica gerarchia dei dispositivi di comando

      Norme e direttive

      • Direttiva macchine 2006/42/CE
      • Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI, RS 832.30)
      • Direttiva CFSL 6512 «Attrezzature di lavoro»
      • EN ISO 12100

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      Per maggiori informazioni:

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