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Formazione per lavori esposti a pericoli particolari

Determinati lavori comportano per il personale pericoli superiori ad altri. Perciò queste attività possono essere svolte solo da persone adeguatamente formate. Qui trovate le informazioni sui pericoli particolari sul lavoro e le corrispondenti formazioni.

Indice

      L'essenziale in breve

      Secondo l’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) solo il personale appositamente formato può svolgere lavori esposti a pericoli particolari.

      Si parla di pericoli particolari quando: le attività hanno come conseguenza infortuni gravi o malattie professionali in misura superiore alla media. Una formazione può ridurre significativamente la probabilità che si verifichi un infortunio.

      A seconda del tipo di attività, la formazione può aver luogo in un'organizzazione specializzata nella formazione o in azienda.

      • Scegliete il modello formativo giusto in base all’attività.
      • Delegate i lavori esposti a pericoli particolari solo al personale adeguatamente formato.
      • Se una persona svolge tali lavori da sola, fatela sorvegliare da una seconda persona.

      I seguenti elenchi non sono esaustivi. Ulteriori formazioni sono disponibili per gli altri ambiti tematici.

      Che cosa sono i lavori esposti a pericoli particolari?

      Si parla di pericoli particolari se

      • un’attività ha come conseguenza infortuni o malattie professionali in misura superiore alla media,
      • le conseguenze di un infortunio sono mediamente molto gravi,
      • la formazione può ridurre in modo determinante i rischi,
      • non è possibile ridurre ulteriormente il rischio esaurendo le misure tecniche di protezione,
      • il personale è consapevole dell’elevato pericolo e delle possibilità di protezione.

      I vari modelli formativi

      Le esigenze in termini di formazione dipendono dal grado di pericolo di un’attività. Distinguiamo tre modelli formativi.

      Centri di formazione con documentazione di formazione e d’esame riconosciuta

      Le formazioni rispondenti a questo modello possono essere offerte e svolte solo da centri di formazione con documentazione di formazione e d’esame riconosciuta Il riconoscimento è rilasciato da un’istituzione designata dal Consiglio federale. Una volta terminata con profitto la formazione, se i requisiti sono soddisfatti, le persone partecipanti ricevono un attestato di formazione.

      In aggiunta, svolgete sempre un’istruzione complementare relativa alla situazione specifica in azienda.

      Centri di formazione con autodichiarazione

      I centri di formazione o le formatrici/i formatori possono autodichiarare che la loro formazione soddisfa lo stato della tecnica. I centri di formazione verificano se sono state acquisite le competenze necessarie. Chi soddisfa i requisiti riceve un attestato di formazione del centro di formazione.

      In aggiunta, svolgete sempre un’istruzione complementare relativa alla situazione specifica in azienda.

      In azienda da parte di una persona esperta

      Una persona esperta può formare il personale nella propria azienda, a condizione che possieda l’esperienza sul campo e le competenze pedagogiche necessarie per farlo. La durata e i contenuti della formazione dipendono dai requisiti riconosciuti nel settore. La persona esperta verifica se la persona formata ha acquisito le competenze necessarie. L’azienda rilascia l’attestato di formazione, nel quale sono riportate le competenze trasmesse. La formazione in azienda è valida solo per l’azienda in cui è stata svolta.

      In linea di principio ogni formazione ammessa nel modello B può essere svolta anche secondo il modello C.

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