Formazione per brillamento di esplosivi per la prevenzione di valanghe: enti e presupposti
La formazione per brillamento di esplosivi per la prevenzione di valanghe richiede competenze specialistiche e altre capacità che si apprendono durante la formazione per pattugliatori. Scoprite qui dove poter seguire la formazione per brillamento di esplosivi per la prevenzione di valanghe.
Indice
L'essenziale in breve
Far brillare esplosivi per prevenire le valanghe richiede competenze che solo nell’ambito di una formazione possono essere apprese.
Sintesi dei due aspetti principali:
- lavorare con materiali esplosivi per prevenire valanghe comporta rischi particolari. Ecco perché è necessario possedere una speciale autorizzazione.
- I giovani con età inferiore a 18 anni non sono autorizzati a effettuare questo tipo di lavori.
In questa pagina troverete tutte le informazioni importanti e i presupposti necessari per ottenere l’autorizzazione al brillamento di esplosivi per prevenire valanghe.
Formazione e attestazioni necessarie
Per utilizzare esplosivi al fine di prevenire le valanghe occorre assolvere una specifica formazione mediante pattugliatori. Si inizia con il corso centrale A a cui segue il corso centrale B. Successivamente si deve concludere il corso per brillamento per esplosivi per ottenere l’attestato di formazione, l’autorizzazione speciale al brillamento di esplosivi.
Corso di aggiornamento
Raccomandiamo a voi e ai vostri collaboratori di frequentare un corso di aggiornamento volontario.
Centri di formazione
Per ulteriori informazioni in materia di formazione per brillamento per esplosivi per prevenire valanghe rivolgersi all’ associazione funivie svizzere FUS (segreteria del corso, disponibile solo in tedesco
Informazione sull'obbligo di formazione
Siamo a vostra disposizione per informazioni generali sull'obbligo di formazione.
Suva, Settore costruzioni
Rösslimattstrasse 39
6005 Luzern
- Legge federale sugli esplosivi: art. 14
Permessi d’uso - Ordinanza sugli esplosivi: art. 52
Menzioni - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni: art. 6
Informazione e istruzione dei lavoratori - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni: art. 8
Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari - Ordinanza sulla protezione dei giovani: art. 4
Lavori pericolosi