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Quali sono i soggetti assicurati contro gli infortuni?

Ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) ogni persona dipendente in Svizzera è assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni e le malattie professionali. Scoprite in questa pagina se siete assicurati anche contro gli infortuni non professionali e durante le vacanze all’estero o le missioni all’estero.

Indice

      L'essenziale in breve

      L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni assicura il personale dipendente impiegato in Svizzera contro gli infortuni e le malattie professionali. Chi è impiegato per più di otto ore a settimana presso lo stesso datore di lavoro è assicurato anche contro gli infortuni non professionali.

      Inoltre, anche familiari, soci, azionisti e membri di una società cooperativa sono considerati assicurati d’obbligo ai sensi della LAINF, purché siano collaboranti nell’impresa.

      La copertura assicurativa si applica anche alle persone che svolgono l’apprendistato o prestano aiuto estivo così come a coloro che:

      • svolgono lavoro a domicilio
      • praticantato
      • volontariato
      • stage

      Anche se lavorate all’estero per conto della vostra azienda siete assicurati ai sensi della LAINF, in presenza di determinati requisiti.

      Persone con un rapporto di lavoro dipendente

      Infortuni professionali e non professionali

      L’art. 7 LAINF stabilisce quali infortuni sono da considerarsi professionali. Vi rientrano gli infortuni subiti dalle persone assicurate nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nel suo interesse. Sono inoltre coperti gli infortuni durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se si è autorizzati a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla propria attività professionale.

      Tutti gli altri infortuni sono considerati non professionali ai sensi dell’art. 8 LAINF .

      Specificità del lavoro a tempo parziale

      Tutto il personale è assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali. Chi lavora per almeno 8 ore alla settimana presso il medesimo datore di lavoro è assicurato obbligatoriamente anche contro gli infortuni non professionali.

      Chi lavora a tempo parziale per meno di 8 ore alla settimana

      • deve assicurarsi personalmente contro gli infortuni non professionali; Richiedete la consulenza della vostra assicurazione.
      • è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali e gli infortuni sul percorso diretto per e dal lavoro.

      Copertura assicurativa: come godere della copertura completa

      La copertura assicurativa distingue tra malattie professionali, infortuni professionali e non professionali. L’aspetto decisivo è rappresentato dall’orario di lavoro settimanale. In questo video vi spieghiamo cosa dovete considerare.

      Video Versicherungsdeckung

      Persone con un rapporto contrattuale

      Non tutti i potenziali mandatari o freelance sono effettivamente indipendenti. Ad esempio, coloro che lavorano a cottimo o in subappalto sono generalmente considerati lavoratori dipendenti. Maggiori informazioni sull’argomento sono contenute nella nostra scheda tematica «Ricorso a persone terze».

      Se ricorrete a una persona che dichiara di svolgere un’attività indipendente, chiedetele un attestato del suo stato professionale, come una conferma scritta rilasciata dalla Suva o dalla cassa di compensazione. In materia di assicurazioni sociali, è anche possibile informarsi direttamente presso la Suva.

      Non dimenticate che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare all’assicurazione contro gli infortuni tutte le persone assicurate obbligatoriamente. Così facendo tutela se stesso e la sua azienda da eventuali pagamenti arretrati di premi LAINF e contributi AVS/AI/IPG/AD. Inoltre il datore di lavoro deve assumersi anche eventuali premi INP, nonostante sia praticamente impossibile esigerli dalla persona interessata.

      La Suva e le casse di compensazione AVS effettuano revisioni periodiche dell’azienda. Se sono stati versati salari non computati correttamente a lavoratori dipendenti (o falsi indipendenti), la Suva, l’AVS e le altre assicurazioni sociali addebitano gli importi mancanti retroattivamente fino a un massimo di cinque anni.

      Importante: ogni singolo caso deve essere accertato e valutato individualmente sulla base della fattispecie rilevante, applicando le disposizioni di legge determinanti.

      Persone occupate all’estero

      Se siete impiegati da un datore di lavoro svizzero che vi distacca all’estero, ai sensi dell’art. 2 LAINF siete assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali anche nel paese straniero, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

      • essere assicurati a titolo obbligatorio in Svizzera immediatamente prima di venir distaccati all’estero;
      • l’attività all’estero deve avere una durata limitata nel tempo;
      • durante questo periodo il rapporto di lavoro deve rimanere in essere;
      • al termine dell’attività all’estero bisogna riprendere il lavoro in Svizzera come dipendente.

      I datori di lavoro che inviano il personale all’estero devono comunicarlo per tempo alla cassa di compensazione AVS competente, che emetterà un apposito certificato.

      Persone occupate in un’associazione sportiva

      Lavora come atleta o trainer in un’associazione sportiva e non sa che tipo di copertura assicurativa contro gli infortuni ha?

      Le associazioni sportive non sono obbligate ad assicurare atleti/e e trainer contro gli infortuni quando:

      • Il reddito annuo non supera i due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia AVS annua (2024: 9800 franchi; può variare annualmente).

      In caso di infortunio, i costi sono coperti dall’assicurazione contro gli infortuni non professionali del datore di lavoro principale o dall’assicurazione contro gli infortuni della cassa malati.

      Tuttavia, questa eccezione si applica solo se nessuno/a atleta o trainer percepisce un reddito superiore. Qualora il reddito di una di queste persone superi i due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia AVS annua (ad es. 9800 franchi nel 2024), tutti coloro che lavorano come atleta o trainer devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni dall’associazione sportiva. 

      Tutti gli altri lavoratori, ad es. il personale di servizio o il personale addetto alle pulizie, sono soggetti in ogni caso all’obbligo assicurativo ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni da parte dell’associazione sportiva.

      Prestazioni a seguito di infortunio o malattia professionale

      Assicurazione contro gli infortuni: prestazioni della Suva
      Infortunio

      Assicurazione contro gli infortuni: prestazioni della Suva

      Quali prestazioni spettano agli assicurati in caso di infortunio o di malattia professionale? Questa pagina informa sulle prestazioni di assistenza che potete attendervi dall’assicurazione contro gli infortuni della Suva.
      Per saperne di più sulle prestazioni della Suva dopo un infortunio

      Copertura assicurativa in tutto il mondo

      Chi è assicurato contro gli infortuni non professionali gode della copertura assicurativa ai sensi della LAINF anche durante le vacanze all’estero.

      Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nel nostro opuscolo Assicurato in tutto il mondo – Buon viaggio con la copertura assicurativa Suva per gli infortuni non professionali all’estero.

      Download e ordinazioni

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