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Aspetti legali dei dispositivi protezione individuale (DPI)

L’acquisto e l’uso dei dispositivi di protezione individuale sono disciplinati dalla legge. Quali leggi sono rilevanti? Dal punto di vista giuridico, chi è responsabile per i DPI e chi deve assumersene i costi? Vi forniamo un quadro riassuntivo dei riferimenti giuridici e degli aspetti principali.

Indice

      L'essenziale in breve

      Leggi e ordinanze disciplinano quando e dove devono essere impiegati i DPI e definiscono le prescrizioni per la produzione e la certificazione. Inoltre formulano i diritti e i doveri del personale e del datore di lavoro:

      • Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al personale i DPI adeguati, se necessario.
      • Deve garantire che il personale utilizzi i DPI in qualsiasi momento secondo le disposizioni.
      • Da parte sua, il personale è tenuto a utilizzare i DPI messi a sua disposizione e a non comprometterne l’efficacia.

      Quali disposizioni si applicano per i DPI?

      L’acquisto e l’uso dei DPI sono disciplinati da tutta una serie di disposizioni giuridiche. Le trovate nelle seguenti leggi e ordinanze:

      • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
      • Legge sul lavoro (LL)
      • Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
      • Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)
      • Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)
      • Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche

      Per ottenere un quadro d’insieme, abbiamo riassunto il contenuto di queste prescrizioni.

      Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera (OPI, art.1 ). Il datore di lavoro è tenuto per legge a prendere tutte le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali (LAINF, art. 82 ). Tuttavia, prima di usare i DPI occorre verificare la possibilità di limitare i pericoli sul posto di lavoro mediante altre misure (OPI, art. 5 ). Per svolgere tale valutazione è d’aiuto il nostro principio S-T-O-P: maggiori informazioni sono disponibili qui.

      La legge impone al datore di lavoro di provvedere affinché i DPI siano sempre impiegati secondo le disposizioni (OPI, art. 5 ). Il personale, dal canto suo, deve usare i DPI messi a sua disposizione e non deve comprometterne l’efficacia (OPI, art. 11) .

      Tutte le spese dei provvedimenti per garantire la sicurezza sul lavoro sono a carico del datore di lavoro, questo vale anche per i DPI (OPI, art. 90 ).

      L’art. 5, cpv. 1  della Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) esige dai fabbricanti e dai fornitori che siano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Tali requisiti sono definiti nell’allegato II del Regolamento UE sui dispositivi di protezione individuale 2016/425 (Regolamento UE DPI).

      Il fabbricante o il fornitore deve consegnare una dichiarazione di conformità relativa ai dispositivi di protezione individuali forniti. Tale dichiarazione attesta che i DPI sono conformi al Regolamento 2016/425 e alle norme armonizzate internazionali. Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere la presentazione di questa dichiarazione di conformità.

      A seconda della complessità dei DPI, il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute deve essere confermato da diverse procedure di valutazione della conformità (vedi Regolamento UE sui dispositivi di protezione individuale, art. 19 ).

      Il fabbricante o il fornitore deve consegnare all’acquirente un opuscolo informativo (manuale).

      Lo chiarisce l’art. 10 dell'OPI: se occupate personale a prestito, siete responsabili per la sua sicurezza. È quindi vostro compito fornire al personale a prestito i DPI necessari. Potete fornirli voi stessi oppure stabilire contrattualmente con l’impresa fornitrice che sarà questa a dover fornire i DPI al personale a prestito. L’impresa utilizzatrice, tuttavia, ha sempre la responsabilità di imporre l’uso dei DPI e di vigilare sul rispetto di tale obbligo.

      Anche il personale ausiliario e in prova deve essere protetto contro infortuni e malattie professionali dal datore di lavoro, che deve fornire i necessari DPI e assumersene le spese. Dal canto suo, il datore di lavoro può chiedere la restituzione dei DPI utilizzati dal personale ausiliario che termina il rapporto di lavoro. Ciò vale anche per il personale che termina il rapporto di lavoro prima della fine del periodo di prova.

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