Aspetti legali dei dispositivi protezione individuale (DPI)
L’acquisto e l’uso dei dispositivi di protezione individuale sono disciplinati dalla legge. Quali leggi sono rilevanti? Dal punto di vista giuridico, chi è responsabile per i DPI e chi deve assumersene i costi? Vi forniamo un quadro riassuntivo dei riferimenti giuridici e degli aspetti principali.
Indice
L'essenziale in breve
Leggi e ordinanze disciplinano quando e dove devono essere impiegati i DPI e definiscono le prescrizioni per la produzione e la certificazione. Inoltre formulano i diritti e i doveri del personale e del datore di lavoro:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al personale i DPI adeguati, se necessario.
- Deve garantire che il personale utilizzi i DPI in qualsiasi momento secondo le disposizioni.
- Da parte sua, il personale è tenuto a utilizzare i DPI messi a sua disposizione e a non comprometterne l’efficacia.
Quali disposizioni si applicano per i DPI?
L’acquisto e l’uso dei DPI sono disciplinati da tutta una serie di disposizioni giuridiche. Le trovate nelle seguenti leggi e ordinanze:
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Legge sul lavoro (LL)
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
- Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)
- Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)
- Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche
Per ottenere un quadro d’insieme, abbiamo riassunto il contenuto di queste prescrizioni.
Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera (OPI, art.1
Tutte le spese dei provvedimenti per garantire la sicurezza sul lavoro sono a carico del datore di lavoro, questo vale anche per i DPI (OPI, art. 90 ).
L’art. 5, cpv. 1
Il fabbricante o il fornitore deve consegnare una dichiarazione di conformità relativa ai dispositivi di protezione individuali forniti. Tale dichiarazione attesta che i DPI sono conformi al Regolamento 2016/425 e alle norme armonizzate internazionali. Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere la presentazione di questa dichiarazione di conformità.
A seconda della complessità dei DPI, il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute deve essere confermato da diverse procedure di valutazione della conformità (vedi Regolamento UE sui dispositivi di protezione individuale, art. 19
Il fabbricante o il fornitore deve consegnare all’acquirente un opuscolo informativo (manuale).
Lo chiarisce l’art. 10
Anche il personale ausiliario e in prova deve essere protetto contro infortuni e malattie professionali dal datore di lavoro, che deve fornire i necessari DPI e assumersene le spese. Dal canto suo, il datore di lavoro può chiedere la restituzione dei DPI utilizzati dal personale ausiliario che termina il rapporto di lavoro. Ciò vale anche per il personale che termina il rapporto di lavoro prima della fine del periodo di prova.