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Premi e prestazioni

La Suva è al fianco degli assicurati colpiti da un infortunio o una malattia professionale. Ad esempio, copre i costi dell’infortunio e paga le rendite nel corso degli anni. La Suva finanzia queste prestazioni tramite i premi assicurativi incassati dalle imprese assicurate.

Indice

      L'essenziale in breve

      La Suva gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in conformità al suo mandato di legge. Il suo ambito di attività è disciplinato dalla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni.

      • Le prestazioni assicurative della Suva sono chiaramente definite dalla legge.
      • I premi assicurativi sono commisurati al rischio, nel senso che coprono le spese per i costi di infortunio, le terapie e le prestazioni in denaro.
      • La Suva non ha alcun margine di utile sui premi.

      I premi finanziano le prestazioni della Suva

      La Suva dispensa le sue prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale. Le prestazioni sono disciplinate dalla legge. Il legislatore ha voluto assicurarsi che i costi degli infortuni pregressi non ricadano sulle generazioni future. La Suva costituisce quindi accantonamenti adeguati da quando si verifica l’infortunio.

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      Gli assicurati della Suva

      Ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), tutti i lavoratori dipendenti occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni e le malattie professionali. Chi lavora per almeno 8 ore alla settimana presso il medesimo datore di lavoro deve essere assicurato anche contro gli infortuni non professionali. L'art. 66 LAINF precisa quali imprese e amministrazioni siano assicurate d’obbligo presso la Suva.

      L’assicurazione funziona in base al principio della mutualità

      Ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 LAINF , la Suva deve praticare l’assicurazione secondo il principio della mutualità. In pratica, la Suva non può né generare utili, né ricevere sovvenzioni dalla Confederazione. I premi assicurativi coprono i costi relativi agli infortuni e alle malattie professionali (art. 92 cpv. 1 LAINF ). Le imprese sono ripartite in classi di rischio. Quando i premi sono superiori ai costi, l’eccedenza conseguente viene rimborsata agli assicurati entro un termine utile.

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