Prestazioni assicurative per disoccupati: copertura della Suva
Non è una situazione usuale, ma può capitare: subire un infortunio durante la disoccupazione. In casi come questo, la Suva è al vostro fianco, per esempio con l’assicurazione dei disoccupati. Scoprite qui quali sono le prestazioni assicurative su cui potete contare in questo caso.
Indice
L'essenziale in breve
Gli infortuni possono verificarsi indipendentemente dalla situazione lavorativa. Per questo, su mandato della Confederazione la Suva gestisce l’assicurazione infortuni dei disoccupati. In caso di infortunio, gli assicurati hanno diritto alle prestazioni ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
L’assicurazione infortuni dei disoccupati comprende, tra l’altro, le seguenti prestazioni
- copertura delle spese di cura;
- versamento dell’indennità giornaliera per infortunio per un ammontare pari all’indennità di disoccupazione netta;
- eventuale versamento delle rendite di invalidità e per i superstiti.
Spese di cura
Le persone disoccupate sono automaticamente assicurate presso la Suva contro gli infortuni durante la disoccupazione e hanno diritto a ricevere cure mediche adeguate alle conseguenze dell’infortunio.
La Suva rimborsa anche le spese per:
- cure mediche in regime ambulatoriale e stazionario (corsia comune)
- medicamenti
- analisi
- riabilitazione e cure complementari e balneari prescritte dal medico
- mezzi ausiliari e apparecchi utili alla guarigione
- spese di salvataggio, recupero, viaggio e trasporto
Indennità giornaliera per infortunio
In caso di infortunio, se la persona ne ha diritto, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) versa le prestazioni durante i primi tre giorni (compreso il giorno dell’infortunio). In seguito è la Suva a versare l’indennità giornaliera per infortunio, per un ammontare pari all’indennità di disoccupazione netta. L’eventuale realizzazione di un guadagno intermedio non è determinante per calcolare l’importo dell’indennità giornaliera. Le stesse condizioni valgono anche per la disoccupazione parziale.
Indennità giornaliera: giorno lavorativo o giorno della settimana
L’assicurazione dei disoccupati versa l’indennità per ciascun giorno lavorativo, mentre noi la versiamo per ciascun giorno della settimana (giorno di calendario). L’importo dell’indennità giornaliera presenta quindi delle variazioni. Sull’arco di un anno, l’indennità giornaliera pagata dalla Suva corrisponde tuttavia esattamente all’indennità netta di disoccupazione dell’AD. Il guadagno massimo assicurato è pari a 148200 franchi.
Capacità lavorativa parziale
In genere il medico valuta la capacità lavorativa come se la persona infortunata esercitasse ancora la professione o l’attività svolta in precedenza. La capacità viene valutata in riferimento al mercato generale del lavoro se la persona infortunata, in condizioni di salute stabili, ha riportato un danno presumibilmente durevole per svolgere il suo lavoro o la sua attività originaria, e se è ragionevole un reinserimento professionale. Se l’incapacità lavorativa è parziale, l’indennità giornaliera è ripartita a metà tra la Suva e l’assicurazione contro la disoccupazione.
Rendite di invalidità e per i superstiti
Versiamo una rendita di invalidità quando l’invalidità (incapacità al guadagno totale o parziale) è conseguenza di un infortunio. In caso di infortunio mortale versiamo invece una rendita per superstiti alla vedova o al vedovo e ai figli.
Ricadute e postumi tardivi
Il diritto sussiste di norma anche in caso di ricadute e postumi tardivi, a condizione che siano riconducibili all’infortunio subito in passato.