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Gestione dei mezzi propri e della solvibilità

Il fabbisogno di mezzi propri della Suva è definito dal quoziente di solvibilità. Questo consente di osservare la situazione finanziaria della Suva da una prospettiva globale, tenendo conto anche dei rischi assicurativi e di investimento.

Indice

      L'essenziale in breve

      Grazie ai fondi propri, la Suva riesce a ottemperare ai propri obblighi anche negli anni meno favorevoli.

      • Il fabbisogno minimo di fondi propri è stabilito dal legislatore. Quando i fondi propri scendono al di sotto di tale livello si interviene con misure di risanamento, ossia aumenti dei premi.
      • Il Consiglio della Suva ha fissato anche un limite massimo per i fondi propri. I fondi in eccedenza di tale limite sono ridistribuiti tra gli assicurati sotto forma di una riduzione dei premi.

       

      Fascia di solvibilità

      Il limite inferiore è stabilito dalla legge. Il limite superiore è stato fissato dal Consiglio della Suva. La fluttuazione attesa della solvibilità, dettata dalle condizioni del mercato, si colloca entro questi due limiti. L’ammontare che supera il limite massimo viene rimborsato ove possibile.

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      Ai sensi dell'art. 111 cpv. 4 OAINF , la Suva è tenuta a detenere fondi propri tali da permetterle di adempiere anche durante una crisi ai propri obblighi prestazionali nel caso di infortunio degli assicurati. Per crisi s’intende in questo contesto una perdita eccezionale. Ne consegue che nei momenti favorevoli la Suva deve costituire riserve da cui attingere nei periodi più difficili.

      Limite inferiore di solvibilità
      Il Consiglio federale stabilisce che la Suva deve essere in grado di soddisfare tutte le richieste di prestazioni degli assicurati anche se si verificasse una perdita eccezionale prevedibile.

      Il rispetto delle disposizioni è misurato sulla base del cosiddetto quoziente di solvibilità. Tale quoziente viene calcolato dividendo i fondi propri per la perdita eccezionale prevedibile deve ammontare almeno al 100%. Questo quoziente minimo del 100% deve essere garantito ovviamente nei periodi favorevoli, ma anche e soprattutto dopo una crisi. Ciò implica che nei contesti favorevoli del mercato finanziario la solvibilità debba essere significativamente maggiore.

      Se questo valore minimo non è raggiunto, la Suva deve adottare misure di risanamento sotto forma di aumento dei premi.

      Limite massimo di solvibilità
      Inversamente, per non vincolare un importo eccessivo di mezzi propri, il Consiglio della Suva ha fissato un limite massimo per il quoziente di solvibilità. Il Consiglio della Suva è formato da rappresentanti dei datori di lavoro e lavoratori e da rappresentanti della Confederazione. I fondi propri che superano il limite massimo sono rimborsati agli assicurati riducendo l’importo dei premi.

      Determinazione del limite massimo
      Il Consiglio della Suva ha fissato il limite superiore per il quoziente di solvibilità, e quindi per l’insieme dei mezzi propri della Suva, al 190 per cento. Questo limite massimo è determinato dal valore minimo del 100 per cento descritto in precedenza e dalla normale fascia di oscillazione del quoziente di solvibilità pari. La fascia può essere dedotta dai modelli per il rischio di solvibilità ed è inoltre confermata dall’andamento registrato negli ultimi decenni.

      Differenza rispetto agli assicuratori privati
      Con riferimento alle assicurazioni private si precisa che queste devono calcolare il proprio quoziente di solvibilità secondo gli standard del Test Svizzero di Solvibilità (in inglese Swiss Solvency Test, SST). La Suva calcola invece il proprio quoziente di solvibilità utilizzando le basi di calcolo LAINF. La differenza è dovuta alla condizione di monopolio parziale della Suva, che le garantisce un effettivo certo di assicurati. Il gettito dei premi può essere pertanto stimato con una buona precisione anche per gli esercizi successivi. Questa situazione, definita di perennità, facilita la compensazione del rischio nel corso del tempo. Grazie a questa possibilità di compensare i rischi nel tempo, la Suva necessita di minori fondi propri rispetto a un assicuratore privato. A beneficiarne sono gli assicurati, altrimenti sarebbero necessari premi più elevati.

      Grazie alla perennità dell’effettivo si può perseguire con costanza una strategia di investimento anticiclica. Tale strategia permette di partecipare appieno alla ripresa dei mercati dopo una crisi finanziaria e di sostenere così la propria posizione finanziaria nel lungo periodo. L’effettivo garantito di assicurati e gettito dai premi permette alla Suva di adottare un orizzonte temporale lungo anche negli investimenti e di compensare i rischi nel tempo. La Suva non sarà infatti mai costretta a vendere gli attivi a prezzi svantaggiosi dopo avere subito perdite sui capitali investiti.

      Eccedenze dalle riserve di compensazione

      A causa di un andamento inaspettatamente favorevole del rischio, in passato si sono registrate eccedenze in singole classi di rischio che dal 2013 sono state rimborsate alle medesime. Approfondite qui le classi di rischio.

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      Eccedenze dagli investimenti

      I redditi straordinari dagli investimenti e il contesto finanziario favorevole hanno permesso dal 2019 di restituire agli assicurati i redditi eccedenti. Il Consiglio della Suva stabilisce la distribuzione annuale massima ammissibile. È importante effettuare una distribuzione scaglionata negli anni, così da mantenere stabile nel tempo l’importo dei premi per gli assicurati della Suva. I redditi eccedenti devono essere comunque rimborsati entro un termine utile.

      L’idea di detenere soltanto i fondi propri strettamente necessari e soprattutto di distribuire agli assicurati quelli eccedenti concretizza il principio della mutualità sancito all'art. 61 cpv. 2 LAINF : la Suva non può vincolare fondi oltre a quelli necessari per lo svolgimento del proprio mandato legale. Il Consiglio della Suva, che è composto dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione, vigila sul corretto ammontare dei fondi propri.

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