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Basi legali

In Svizzera la messa in commercio di sostanze chimiche e preparati è soggetta alla Legge sui prodotti chimici (LPChim). In caso di manipolazione di sostanze pericolose, il datore di lavoro ha una particolare responsabilità verso il personale. Deve rispettare regolamenti, ordinanze e norme di legge per proteggere gli occupati.

Indice

      L'essenziale in breve

      Obblighi del datore di lavoro

      Il datore di lavoro deve soddisfare una serie di obblighi ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute del personale che lavora a contatto con sostanze CMR.

      • La disposizione principale è la valutazione del rischio, che prevede un obbligo di controllo per il datore di lavoro: il datore di lavoro deve individuare i pericoli in azienda, valutare correttamente il potenziale di pericolo e definire misure di protezione adeguate durante la manipolazione delle sostanze. Le schede di dati di sicurezza delle sostanze e dei preparati utilizzati riportano le misure essenziali per la manipolazione (cpv. 7.1 e 8.2) e devono essere tenute in considerazione nella valutazione del rischio e nella pianificazione delle misure.
      • Qualora in azienda non si disponga delle conoscenze necessarie, vige l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro (art. 11A, OPI ).
      • Le sostanze pericolose devono essere etichettate e riconoscibili come tali, esiste un obbligo di marcatura.
      • Il datore di lavoro è tenuto a predisporre appositi cartelli di avvertimento e la scheda di dati di sicurezza deve essere liberamente consultabile da tutto il personale.
      • Il personale che viene a contatto con sostanze pericolose deve essere debitamente e regolarmente istruito.
      • L'azienda deve nominare una persona di contatto per i prodotti chimici che conosca i requisiti di legge relativi alla manipolazione delle sostanze e dei preparati pericolosi (tra cui le sostanze CMR).

      Testi di legge

      Durante le istruzioni per la manipolazione delle sostanze pericolose devono essere tenute in considerazione diverse leggi, disposizioni e direttive. Le principali basi legali per datori di lavoro e addetti alla sicurezza sono:

      LAINF (Stato 01.01.2023), titolo sesto, capitolo 1, sezione 2, art. 82, cpv. 1

      Art. 82 In generale, cpv. 1

      1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente appli­ca­bili e adatte alle circostanze.

      OPI (Stato 01.05.2018), titolo primo, capitolo 2, sezione 1, art. 3

      Art. 314 Misure e installazioni di protezione

      1 Il datore di lavoro, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

      1bis Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia danneggiata dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medicina del lavoro.

      2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia delle misure e delle installazioni di protezione. A tale fine, le controlla a intervalli adeguati.

      3 Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio secondo gli articoli 7 e 8 LL.

      14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091 ).

      OPI (Stato 01.05.2018), titolo primo, capitolo 2, sezione 1, art. 6

      Art. 617 Informazione e istruzione dei lavoratori

      1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.18

      2 I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della sicurezza sul lavoro occupati nell’azienda.

      3 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

      4 L’informazione e l’istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore.

      17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374 ).
      18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091 ).

      OPI (Stato 01.05.2018), titolo primo, capitolo 2, sezione 1, art. 8

      Art. 8 Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari

      1 Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a la­vo­ratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.

      2 Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle installazioni, delle attrezzature di lavoro e delle materie presentanti pericoli devono essere limitati allo stretto necessario.21

      21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393 ).

      OPI (Stato 01.05.2018), titolo primo, capitolo 2a, art. 11a

      Art.11a Obbligo del datore di lavoro

      1 Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.

      2 L’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in parti­colare:
      a. dal rischio d’infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati stati­stici a disposizione e dalle analisi di rischio,
      b. dal numero delle persone occupate e
      c. dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.

      3 L’appello a specialisti della sicurezza sul lavoro non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

      OPI (Stato 01.05.2018), titolo primo, capitolo 3, sezione 4, art. 44, cpv. 1

      Art. 44 Sostanze nocive76, cpv. 1

      1 Se le sostanze nocive sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, devono essere adottate le misure di prote­zione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze.77

      76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3683 ).
      77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3683 ).

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