Più tempo libero, più infortuni. E la Suva espande la sua attività.
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«Atti immorali, riprovevoli o criminali»

Cosa succede se il comportamento spensierato di un piccolo gruppo – come gli alpinisti, i lottatori, gli automobilisti e gli ubriaconi – finisce per penalizzare la maggioranza della popolazione? Semplice: il gruppo viene escluso dalla comunità. Ma questa messa al bando non contrasta forse con il principio della solidarietà che caratterizza un'assicurazione sociale? Discussioni infinite – e montagne di atti giudiziari – accompagnavano la lista dei «pericoli straordinari e degli atti temerari» che escludeva gli amanti del pericolo e i malfattori dall'assicurazione infortuni non professionali.

Indice

      La si può chiamare «temerarietà» o «rassegnazione al destino»: per noi oggi è difficile capire come generazioni di persone – fino alla seconda metà avanzata del XX secolo – affrontavano i pericoli senza temerne le conseguenze. Quando un falegname lavorava con la sega circolare, metteva in conto l'eventualità di perdere un dito. Quando un lottatore entrava sul ring di segatura, sapeva che sarebbe potuto uscirne malconcio.

      I rischi legati all'attività lavorativa erano soggetti all'assicurazione contro gli infortuni professionali. E questo senza eccezioni, poiché la sicurezza competeva non al lavoratore, bensì all'impresa per la quale lavorava. Diversa era la prospettiva in seno all'assicurazione infortuni non professionali: chi assumeva un determinato rischio durante il tempo libero ne assumeva personalmente le conseguenze.

      Per questo motivo i premi per l'assicurazione degli infortuni extra-lavorativi non erano pagati dai titolari delle imprese, bensì dai lavoratori.
      Solo con queste restrizioni il testo in votazione del 1912 fu in grado di ottenere la maggioranza. Esso prevedeva anche l'esclusione dei «pericoli straordinari e degli atti temerari», a cui si esponeva solo una piccola parte degli assicurati ma che pesavano sulla comunità con costi elevati.

      Lo sport come pomo della discordia

      Nei dibattiti parlamentari sulla Legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni vi fu un tema particolarmente controverso: lo sport. Nel 1906 prevalse il parere della commissione del Consiglio degli Stati guidata da Paul Usteri:

      «chi pratica uno sport rischioso può stipulare un'assicurazione privata,»

      sostenne il futuro presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di assicurazione. Fra le discipline sportive rischiose rientravano non solo l'alpinismo e il pugilato, ma anche la lotta svizzera, il calcio e la ginnastica.

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      Lotta svizzera, intorno al 1914

      Le associazioni sportive recepirono con profondo malcontento le prime decisioni negative da parte dell'Istituto di assicurazione. Nel 1920 il Consiglio d'amministrazione rimase fedele al suo principio: l'assicurazione obbligatoria non poteva coprire i rischi «provocati da atti immorali, biasimevoli o criminosi», nemmeno i rischi assunti da «assicurati, i quali per volontà propria s'espongono a pericoli d'infortuni, in cui non incorre la grande maggioranza degli assicurati.». Nel contempo l'Istituto si accordò con l'associazione svizzera di foot-ball e d'atletismo

      ««nel senso che gli esercizi ordinari d'atletismo leggero come pure gli ordinari esercizi e giuochi d'addestramento nel foot-ball sono coperti dall'assicurazione, mentre ne restano escluse tulle le gare di campionato».»

      Un bue, un maiale grasso, un pianoforte

      Lo stesso principio vigeva per la ginnastica e la lotta. In una circolare alle agenzie circondariali del 27 aprile 1920, la Direzione spiegò di aver escluso le gare e i concorsi poiché in quelle

      «sedi la volontà di sconfiggere l'avversario era talmente prevalente che il rispetto per il fisico e la salute passava del tutto in secondo piano o era completamente ignorato.»

      Ciò valeva per i concorsi di ginnastica, pugilato, lotta, calcio e simili, dove erano in palio premi in denaro o dal valore materiale elevato (p. es. un bue, un maiale grasso, un pianoforte) o per le manifestazioni di una certa portata, ossia partite di calcio o concorsi individuali in occasione delle feste di ginnastica e di lotta al di fuori dell'ambito prettamente locale o regionale. In tutti questi casi i partecipanti avevano notoriamente l'unico obiettivo di vincere ed erano disposti, se fosse necessario, a mettere in pericolo la propria salute.

      A questa decisione si opposero con successo la Società federale di ginnastica e l'associazione federale dei lottatori. Dapprima vennero inclusi i concorsi di sezioni nelle feste di ginnastica, successivamente – ma solo dopo una decisione del Tribunale federale delle assicurazioni del 1922 – anche i concorsi di lotta. Tuttavia, le norme relative all'esclusione dei pericoli straordinari furono ancora «acerbamente criticate in alcuni ambienti ginnici e sportivi», come annotava la Direzione nella sua relazione annuale del 1924.

      Lo sport più pericoloso dell'alcolismo?

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      Dal 1925 l'Istituto di assicurazione fece sempre più fatica a trovare argomenti convincenti. Dopo una serie di decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni, che non ammetteva l'ubriachezza come motivo di esclusione ma solo come motivo per ridurre le prestazioni, si cominciò a cambiare opinione. Nel 1928 la Direzione definì «iniquo», il fatto che «i rischi risultanti da colpa grave dell'assicurato, come ad es. quelli dell'ebrietà» fossero avvantaggiati rispetto allo sport.

      Nel 1929 lo sport venne stralciato dalla lista dei pericoli straordinari e atti temerari, provocando un'impennata dei costi. Responsabili di questo sviluppo erano le «gare di foot-ball», circostanza che portò la Direzione a effettuare un confronto con la boxe. Quest'ultima sarebbe, così recitava la relazione annuale del 1929, «uno sport brutale, poiché gli avversari non hanno altro scopo che di farsi del male ma, ciò nonostante è raro che si feriscano gravemente. Diversamente dalle partite di calcio, dove le «rotture d'arti ed altre lesioni ancora più gravi diventano frequenti».

      Fuochi d'artificio del 1° agosto «senza scopo utile»

      Sulla lista dei pericoli straordinari figurava anche «il maneggiar degli esplosivi senza scopo utile». Nel 1926 venne verbalizzato un caso in cui «in occasione della festa del 1° agosto, e mentre faceva scoppiare alcune cartoccie di cheddite [esplosivo utilizzato nell'industria mineraria e per la costruzione di strade e gallerie] un assicurato si ferì in modo sì malaugurato che fu necessario amputargli la mano destra al di sopra del polso». L'assicurato si rivolse al Tribunale delle assicurazioni adducendo che «aveva l'abitudine di maneggiare degli esplosivi», motivo per cui – per lui – non vi sarebbe stato alcun pericolo straordinario. In una decisione di principio il Tribunale ritenne che a essere decisivo non fosse la circostanza meramente soggettiva, bensì l'esame oggettivo del pericolo.

      Un tentativo disastroso

      Contemporaneamente all'inclusione dello sport (e della caccia nonché dell'accensione di fuochi d'artificio e mortaretti), la Suva – non da ultimo a causa dei buoni risultati conseguiti nell'assicurazione infortuni non professionali – fece un tentativo dalle conseguenze drammatiche: stralciò la guida dei veicoli a motore dalla lista dei pericoli straordinari.

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      Fotografia di Heinz Baumann, 1965

      Secondo il Consiglio d'amministrazione si trattava di una soluzione provvisoria: sperava infatti che venisse attuata una modifica di legge che avrebbe consentito di riscuotere premi supplementari per i pericoli particolari. Ma quelle speranza rimase vana.

      Nel 1932 la Suva si vide costretta a fare retromarcia, in quanto soprattutto gli infortuni in moto erano aumentati in misura significativa. I costi aggiuntivi preventivati vennero superati di due volte e mezza, gli infortuni in moto costituivano da soli una quota dell'82 per cento. Secondo quanto riporta la relazione annuale del 1929, il rischio era «aggravato principalmente da due fattori: il demone della velocità e l'alcool».

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      Infortunio mortale in moto, 1959

      In due anni il fondo di riserva dell'assicurazione infortuni non professionali si esaurì. Solo un consistente aumento dei premi – nel mezzo della crisi economica degli anni Trenta – avrebbe risolto il problema.

      Nessuna prestazione in caso di tumulti

      Durante i tumulti che sfociarono nella cosiddetta «sparatoria di Ginevra» del 9 novembre 1932 vi furono violenti scontri fra l'estrema destra e l'estrema sinistra. Gli avvenimenti si iscrivevano nel contesto della crisi economica e della disoccupazione in Svizzera, ma anche dell'ascesa dei totalitarismi in Europa. L'esercito convocato dal Governo ginevrino si sentì minacciato e aprì il fuoco sui dimostranti. 13 persone vennero uccise, 65 ferite. La partecipazione volontaria a tumulti era esclusa dall'obbligo assicurativo, e il Tribunale federale delle assicurazioni sostenne la decisione negativa della Suva.

      Diversa fu la situazione di un assicurato che il 15 giugno 1932 venne ferito sulla Helvetiaplatz di Zurigo. In quella occasione uno sciopero indetto dai montatori di riscaldamenti fu accompagnato da atti di violenza. L'assicurato poté dimostrare in modo credibile che era finito per caso nella zona pericolosa e che era stato sorpreso dagli eventi.

      Le automobili, ma non le motociclette

      All'epoca gli «areoplani a motore» erano già esclusi dall'assicurazione, nel 1933 si aggiunsero anche il «volo a vela ed ogni altro volo senza motore». Il traffico motorizzato sulle strade si diffuse con conseguenze disomogenee per l'universo degli infortuni. In una sentenza di principio del 1941, il Tribunale federale delle assicurazioni si pronunciò contro l'esclusione categorica dei «veicoli a motore», operando nel contempo una distinzione fra automobili e motociclette.

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      Nelle loro riflessioni i giudici tennero conto delle statistiche. Nel periodo dal 1936 al 1938 il numero dei motociclisti feriti era stato, in proporzione, dieci volte superiore a quello degli automobilisti. La probabilità di perire in un incidente in moto era 25 volte maggiore rispetto all'automobile. Di conseguenza, le automobili vennero incluse nell'assicurazione, mentre le motociclette ne rimasero escluse.

      Nel 1948 il Tribunale delle assicurazioni confermò in un'altra sentenza: l'ulteriore evoluzione tecnica nella costruzione di motociclette sarebbe rivolta anzitutto a perfezionare ii rendimento dei motori,

      ««ciò che dà al motociclista esagerata fiducia nel proprio mezzo meccanico, la quale tuttavia non corrisponde lontanamente al grado di sicurezza dell'automezzo».»

      Un rischio consapevole è un «atto temerario»

      Chi si espone consapevolmente a un pericolo compie un atto temerario che va escluso dall'assicurazione, decise più volte il Tribunale federale delle assicurazioni. Lo stesso vale anche per gli alpinisti. Nel 1946 è documentato il caso di un «assicurato, noto quale provetto alpinista-rocciatore» che con due altri compagni intraprese la scalata della parete occidentale della Vorderspitze degli Engelhörner, nell'Oberland Bernese. «In seguito a rottura di una sporgenza, poco prima di giungere alla sommità» avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto per circa 40-50 metri. Siccome avrebbe costituito «una partita d'alta montagna assai ardita e rischiosa», si sarebbe trattato di un pericolo particolarmente grave. Per la nozione di infortunio, la bravura dell'alpinista e il fatto che egli avrebbe già superato con successo lo stesso pericolo sarebbero irrilevanti.

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      In una sentenza del 1948 il Tribunale si espresse esaurientemente circa la nozione di atto temerario trattando il caso di un «rocciatore assai provetto» che perì scalando «da solo» la parete sud del Wildhauser Schafberg nell'Obertoggenburg. Uno degli elementi costitutivi della temerarietà è «il volersi scientemente esporre al pericolo, nell'intento di affrontarlo e misurarsi con esso e mettere a dura prova il proprio ardimento».

      Provocazioni, delitti, risse

      La Suva agiva rigorosamente nei confronti degli assicurati che si ferivano in occasione di provocazioni, infrazioni alla legge o baruffe, eventi che coinvolgevano quasi sempre uomini, spesso sotto l'influsso dell'alcol.

      Questo atteggiamento restrittivo aveva il sostegno del Tribunale federale delle assicurazioni. In particolare per quanto concerneva le infrazioni alla legge («atti delittuosi» nella lista della Suva), il Tribunale riteneva persino che la fattispecie fosse adempiuta anche in assenza di una denuncia e di una punizione.

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      Conseguenze mortali di una provocazione

      Nella sua relazione annuale del 1949 la Suva descrisse in modo pacato ma dettagliato il caso di un tragico incidente avvenuto in un caffè: «Un assicurato alquanto loquace ed in stato di leggera euforia alcoolica si alzò in un caffè dal suo posto e si avvicinò ad un altro tavolo, immischiandosi nel discorso di altre persone, a lui sconosciute. Sebbene gli si fosse fatto comprendere chiaramente come il suo interloquire fosse indesiderato e l'oste l'avesse ricondotto al suo posto, vi ritornò una seconda volta, poi una terza volta, disturbando gli altri avventori con le sue discussioni. Il personale minacciò di metterlo alla porta, qualora non se ne stesse quieto. Siccome tutte le esortazioni rimasero vane, un cliente gli assestò inaspettato un pugno in pieno viso, che determinò emorragie cerebrali, d'esito letale». Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni si trattò di una «grave, villana molestia, tale da condurre a vie di fatto».

      La lista si riduce la minimo

      Il fatto che le provocazioni, le baruffe e le infrazioni alla legge figurassero sulla lista dei motivi di esclusione non era messo in discussione. Le motociclette, per contro, vennero progressivamente incluse nell'assicurazione infortuni non professionali; le decisioni in tal senso non furono rese possibili e imposte da decisioni del tribunale, bensì da modifiche di legge.

      Nel 1950 vennero inclusi i «velocipedi con motore ausiliario» (fino a 50 centimetri cubi e 40 chilometri orari), in virtù di un decreto chiarificatore del Consiglio federale che stabiliva delle prescrizioni di polizia per la nuova categoria di veicoli.

      Nel 1955 il Consiglio d'amministrazione della Suva discusse se rinunciare all'esclusione delle motociclette dalla lista. Il riesame fu anzitutto determinato

      ««dalla precaria situazione nella quale spesso vengono a trovarsi i motociclisti infortunati ed i loro famigliari causa la mancanza o l'insufficiente copertura assicurativa», ma anche «dall'enorme sbalzo verificatosi negli ultimi anni nel numero delle motociclette, specie di quelle a piccola cilindrata e delle motorette».»

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      Il Consiglio d'amministrazione era tuttavia disposto a includere le motociclette solo se fosse stata creata una propria classe di premio con premi speciali. La legge, tuttavia, non lo prevedeva.

      Con la nuova Legge sulla circolazione stradale del 1958 e la revisione parziale della Legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 1959 vennero create le premesse per includere, nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, da un lato le motociclette e le motorette e dall'altro gli infortuni in moto che si verificavano sul tragitto casa-lavoro. Difficile era soprattutto stabilire dove iniziava e finiva il tragitto casa-lavoro.

      Se il ristorante si trova sulla via di casa

      Quand'è che la via di casa fa ancora parte del tragitto casa-lavoro? Un caso controverso venne pubblicato dalla Suva nella relazione annuale del 1962, un anno dopo l'inclusione delle motociclette nell'obbligo assicurativo. Esso riguardava «un assicurato alle dipendenze di un'azienda elettrica in qualità di montatore di linee aeree, il quale una domenica dovette partecipare a lavori di riparazione ad una condotta ad alta tensione. Terminato il lavoro, l'operaio si recò prima al magazzino materiali, dove cambiò i vestiti; andò in seguito in una vicina osteria dove rimase due ore in compagnia dei suoi compagni di lavoro. Nel tragitto dall'osteria al proprio domicilio, cadde con la motocicletta rimanendo ucciso sul colpo. L'Istituto negò prestazioni legali, motivando il rifiuto affermando che in seguito alla prolungata sosta dell'assicurato nell'esercizio pubblico era stato interrotto il nesso causale giuridicamente rilevante fra il lavoro e il tragitto percorso».

      Anche il Tribunale federale delle assicurazioni fu dell'opinione che «la permanenza di due ore nell'esercizio pubblico non è stata dettata nè da interessi professionali nè da una chiara necessità della vita corrente».

      «San Silvestro dell'impresa»dall'esito fatale

      In un altro caso del 1964 si presentò la seguente fattispecie: «Nell'impresa in cui l'assicurato lavorava da carpentiere si smise il lavoro, l'ultimo giorno dell'anno, già alle 16.00 anziché alle 17.00 come di solito. La maestranza rimase un'ora nei laboratori a fare ordine e giocare alle carte. Alle 17.00 l'assicurato andò nello spogliatoio e verso le 17.30 nella mensa aziendale situata nel recinto dell'impresa. Colà diverse centinaia di dipendenti (circa un quinto della maestranza) festeggiarono il San Silvestro dell'impresa, una manifestazione in uso da parecchi anni, non però organizzata dalla ditta. Fra le 19.30 e le 20.00 egli lasciò il locale, probabilmente per andare a prendere la sua motocicletta che si trovava in un garage per riparazione. Alle 20.25 fu vittima di un incidente mortale della circolazione, avvenuto sulla strada che conduce al suo domicilio, situato fuori del luogo di lavoro. L'Istituto nazionale rifiutò le prestazioni assicurative con la motivazione che il viaggio fatale non poteva essere considerato viaggio diretto dal posto di lavoro a casa.»

      Elevati proventi da azioni di regresso

      Nel 1968 le motociclette vennero stralciate – con una riserva – dalla lista dei pericoli straordinari. In base a sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni, pronunciate prima e dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, la Suva fu del parere che gli infortuni causati in stato d'ebbrietà andassero trattati come delitti ed esclusi dall'assicurazione.

      Nel contempo la Suva ribadì con determinazione il proprio diritto di regresso, soprattutto il diritto di ridurre le prestazioni in presenza di colpa propria o negligenza grave. Nell'assicurazione infortuni non professionali i proventi da azioni di regresso costituirono per decenni circa il 10 per cento del gettito dei premi, contro il 2 per cento circa nell'assicurazione infortuni professionali. Questa circostanza era ascrivibile alle richieste di rimborso per gli incidenti stradali. Negli ultimi anni i proventi da azioni di regresso sono scesi a circa il 5 per cento del gettito dei premi.

      Cesura con la nuova LAINF

      Una modifica sostanziale nel trattamento dei pericoli straordinari e degli atti temerari avvenne con la revisione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 1981. Già nel messaggio del 1976 il Consiglio federale aveva dichiarato che questi pericoli e atti temerari non erano più davvero motivi di esclusione, ma che semmai avrebbero dovuto comportare una riduzione delle prestazioni in contanti. Con la nuova legge entrata in vigore nel 1984 era lo stesso Consiglio federale, e non più il Consiglio d'amministrazione della Suva, ad avere la facoltà di definire le fattispecie. Una facoltà di cui intendeva fare un uso discreto.

      In effetti, l'elenco compreso nell'articolo 49 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) del 1982 presenta solo due motivi di esclusione: il servizio militare all'estero nonché la partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo. Gli altri tre punti – baruffe, provocazioni e disordini – comportano solo la riduzione delle prestazioni in contanti.

      Ad acquisire maggiore importanza sono tuttavia gli atti temerari, riassunti sommariamente nell'articolo 50 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). Siccome gli atti temerari non possono essere categorizzati e nella giurisprudenza vi sono atti temerari assoluti e relativi, la Suva ha proposto su un proprio sito web (www.suva.ch/atti-temerari) quali discipline sportive (base jumping, downhill-biking, sport sulla neve al di fuori delle piste marcate ecc.) e attività rientrano in quale definizione.

       

      Immagine iniziale: Esercizi a corpo libero eseguiti dagli atleti dell'associazione ginnica di Wädenswil alla festa di ginnastica a Horgen nel 1933.